By Studio Legale
I ricorrenti, rappresentati dall’Avvocata Antonietta Cozza del foro di Bologna, avevano lamentato una possibile violazione dell’art. 3 CEDU in caso di rinvio verso quel Paese, dove erano in precedenza transitati.
L’abbondanza e la qualità del materiale raccolto, grazie anche alla collaborazione dell’Hungarian Helsinki Committe, aveva infatti messo in luce le condizioni particolarmente dure che la famiglia avrebbe incontrato al rientro in Ungheria, nonché le carenze della procedura di asilo in quel Paese.
Pertanto, nonostante l’Ungheria avesse accettato la propria responsabilità e tutto sembrasse pronto per il trasferimento, la Corte di Strasburgo ha deciso di indicare al governo italiano di non espellere i ricorrenti, in applicazione dell’art. 39 del suo regolamento, che recita:
Misure cautelari: “1. La Camera o, se del caso, il suo presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento”
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